STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 5 febbraio 2022
OGGETTO: Autoliquidazione INAIL 2021/2022.
Spettabile Azienda,
il prossimo 16 febbraio 2022 i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l’anno precedente (regolazione) e anticipo per l’anno in corso (rata), mentre per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni il termine è il 28 febbraio 2022.
I datori di lavoro titolari di PAT devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I online e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il premio può essere versato in un’unica soluzione entro il 16 febbraio 2022 o in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati applicando il tasso dello 0,10%, sulla base del quale sono calcolati i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata:
Rate |
Data scadenza |
Data utile per il pagamento |
Coefficienti interessi |
1° |
16 febbraio 2022 |
16 febbraio 2022 |
0 |
2° |
16 maggio 2022 |
16 maggio 2022 |
0,00024384 |
3° |
16 agosto 2022 |
22 agosto 2022 |
0,00049589 |
4° |
16 novembre 2022 |
16 novembre 2022 |
0,00074795 |
Ai fini del conteggio è necessario utilizzare le basi di calcolo ed il prospetto contenente i dati relativi al tasso ed alla oscillazione per la determinazione del premio stabiliti dall’Inail. La comunicazione delle basi di calcolo del premio di autoliquidazione avviene tramite pubblicazione nella sezione “Fascicolo aziende”. Sono, inoltre, disponibili per le PAT (posizioni assicurative territoriali) i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta Basi di calcolo.
Riduzioni applicabili
Occorre ricordare che in sede di autoliquidazione, il contribuente potrà usufruire di specifiche agevolazioni contributive che si riportano in sintesi:
Imprese artigiane |
La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione 2021 nella misura del 7,38%. Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2019/2020 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella nella dichiarazione delle retribuzioni 2020, inviata entro il 1° marzo 2021. Nelle basi di calcolo la sussistenza dei requisiti è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2021 Agevolazioni” con il codice 127. L’applicazione della riduzione alla regolazione 2022 è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro il 28 febbraio 2022. |
Assunzione di lavoratori over 50 e donne (L. 92/2012 art. 4 commi 8-11) |
In relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi per 12 mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione si prolunga fino al 18° mese. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per 18 mesi dall’assunzione. Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE 651/2014 (e prima del Regolamento CE 800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto Regolamento, annualmente individuate con D.M., nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che non sussistano cause ostative alla regolarità, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente ITL. I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione). |
Sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo |
L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022. L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che non sussistano cause ostative alla regolarità, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente ITL. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. |
Cooperative agricole e consorzi operanti in zone montane |
Alle cooperative agricole e loro consorzi operanti nelle zone montane e svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% e del 68% sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025. |
Cooperative agricole e consorzi con prodotti provenienti da zone montane o svantaggiate conferiti dai soci |
Alle cooperative agricole e ai loro consorzi non operanti in zone montane o svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022. Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate. In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell’azienda. Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2021 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa. |
Si segnala che la riduzione relativa alle assunzioni di cui alla L. 92/2012 costituiscono aiuti di Stato; quindi requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare. Le verifiche sono effettuate tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato. In caso di indebita fruizione l’importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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